REGOLAMENTO EUROPEO N. 517/2014 - SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA - ABROGA IL REGOLAMENTO CE N. 842/2006
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015
Il regolamento:
a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
b) impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.
Tra le modifiche principali che possono essere ricordate:
Quali sono gli impianti soggetti alla manutenzione periodica?
a) tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) pompe di calore fisse;
c) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
d) celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati;
e) chiller (impianti di refrigerazione commerciali e industriali sia funzionanti con condensazione ad aria che ad acqua).
Gli operatori e i possessori degli impianti sopra indicati, devono provvedere a :
1. munirsi di un "libretto di impianto", contattando una società specializzata;
2. registrare l'apparecchiatura sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Controlli delle perdite
Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale) e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite:, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, che devono essere effettuati con cadenza semestrale;
g) se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace;
h) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
I registri vanno tenuti dall'operatore o dall'impresa che svolge l'attività per almeno 5 anni.
Certificazione
E' previsto l'obbligo di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di
a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
b) controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero .
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi.
Come si presenta il registro di impianto e di apparecchiature?
E’ un libretto cartaceo dove il tecnico certificato annota tutte le informazioni su l’impianto frigorifero
Chi controlla la conformità degli impianti?
a) CARABINIERI (NOE: NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO)
b) GUARDIA COSTIERA
c) GUARDIA FORESTALE
Il titolare dell'impianto è responsabile?
Sì, il responsabile è il titolare dell’impianto (vedi sanzioni). Vieni chiamato anche "Operatore".
Le sanzioni
Ricordiamo che per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate di gas refrigerante.
Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:
a) da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente;
b) da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro:
c) dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
d) del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati:
- nome dell’operatore, indirizzo postale e numero di telefono;
- quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto;
- quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo;
- eventuali altre informazioni pertinenti;
- identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione;
- data e risultati dei controlli effettuati;
e) da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet;
f) da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
- al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) e/o alla Commissione europea.
Restrizioni all'immissione in commercio
La novità più rilevante è quella legata all'introduzione di restrizioni all'immissione in commercio.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata.
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